Pareri in materia di Appalti Pubblici

Argomento: edilizia scolastica

La programmazione dell'edilizia scolastica si realizza mediante piani generali triennali e piani annuali di attuazione predisposti e approvati dalle regioni sulla base delle proposte formulate dagli enti territoriali competenti (Legge 23/96). Le Regioni, su impeto del MIUR, promuovono avvisi pubblici per la definizioni di piani triennali di interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici da finanziare con risorse disponibili.
L'art. 5, c. 2 ter della L.120/2020 riporta che " Al fine di ridurre i tempi di realizzazione dei progetti di lavori pubblici di interesse statale o comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato, la verifica preventiva di cui all’articolo 26 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, accerta anche la conformità dei progetti alle norme tecniche per le costruzioni .... I progetti corredati dalla verifica di cui al primo periodo sono depositati, con modalità telematica, presso l’archivio informatico nazionale delle opere pubbliche-AINOP" la domanda è relativa alla definizione di: "progetti di lavori pubblici di interesse statale" ossia gli interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici, indipendentemente dalla provenienza del finanziamento (Comunitaria, statale o regionale) che ospitano scuole statali (infanzia, primaria e secondaria di I e di II grado) possono essere intesi quali "progetti di lavori pubblici di interesse statale" e pertanto ricadere nell'ambito di applicazione del succitato art. 5, comma 2 ter della L. n. 120/2020?
Medesima considerazione può essere fatta in caso di finanziamenti su edifici individuati quali "strategici" ossia quegli edifici la cui funzionalità, durante gli eventi sismici, assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile?
Si richiede inoltre se, in presenza di Autorizzazione già rilasciata dal Servizio Tecnico Regionale, l’eventuale variante debba essere proposta sul portale AINOP o invece debba seguire l’iter tramite il medesimo servizio Tecnico.

Premesso che:
- il MIUR ha pubblicato in data 01.07.2022 il concorso di progettazione in due gradi ai sensi degli articoli 152 e sg. del D.Lgs 50/16 e dell'art. 24 del DL 152/21, convertito in legge n. 233 del 29/12/2021 per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di nuove scuole nell'ambito della M2 C3 I. 1.1. del PNRR, inclusivo del progetto CUP J51B22000390006 di cui il sottoscritto svolge le funzioni di RUP;
- l'ente attuatore ha proceduto all'affidameneto del servizio per la progettazione definitiva ed esecutiva agli stessi vincitori del concorso di progettazione, ai sensi dell'art 24 del DL 152/2021, nonchè secondo quanto novellato dall'art 24 co. 6 del DL 13/2023 convertito in L. 41/2023 .
Considerato che:
a) l'importo finale dei lavori è risultato per effetto dell'aumento prezzi sensibilmente superiore di quanto previsto inizialmente nel concorso di progettazione dimodochè anche il corrispettivo della direzione lavori subisce un notevole aumento rispetto a quanto determinato nel concorso di progettazione nel calcolo dei corrispettivi per le fasi di affidamento complessive (progettazione e direzione lavori) e sulla base del quale sono stati definiti i requisiti speciali di partecipazione;
SI CHIEDE QUINDI:
1 - se alla luce di quanto esposto e dell'attuale quadro normativo sia possibile procedere all'affidamento della sola direzione lavori con una distinta procedura negoziata senza pubblicazione di bando secondo l'art 24 co. 6 del DL 13/23, mantenendo salvo il rinvio all'art 152 co. 5 secondo periodo del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. in cui sia previsto un coerente adeguamento dei requisiti speciali di partecipazione in funzione del nuovo importo lavori ;
2 - se il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione possa cumularsi con l'incarico di direzione lavori nell'ambito della stessa procedura di affidamento.